Terzo protocollo addizionale
Art. 9
44 / 69Consegna dell'estradato
In vigore dal 20 ago 2019
L'individuo estradato deve essere consegnato al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-tpa-9