Terzo protocollo addizionale
Art. 6
41 / 69Notificazioni in caso di arresto provvisorio
In vigore dal 20 ago 2019
Affinché la Parte richiedente possa, se del caso, presentare una domanda di estradizione secondo l' della Convenzione, la Parte richiesta le comunica al più presto, e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'arresto provvisorio, se l'individuo ricercato ha acconsentito all'estradizione.
Se la Parte richiesta decide eccezionalmente di non procedere all'estradizione nonostante il consenso dell'individuo ricercato, ne informa la Parte richiedente entro un termine che consenta a quest'ultima di presentare una domanda di estradizione entro il termine di 40 giorni previsto all' della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-tpa-6