Terzo protocollo addizionale
Art. 5
40 / 69Rinuncia all'applicazione della regola della specialità
In vigore dal 20 ago 2019
Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, ogni Stato può dichiarare inapplicabili le regole previste all' della Convenzione se, conformemente all' del presente Protocollo, l'individuo da esso estradato:
a) acconsente all'estradizione; o
b) avendo acconsentito all'estradizione, rinuncia espressamente all'applicazione della regola della specialità.
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