Art. 5 · Rinuncia all'applicazione della regola della specialità
Terzo protocollo addizionale

Art. 5

40 / 69

Rinuncia all'applicazione della regola della specialità

In vigore dal 20 ago 2019
Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, ogni Stato può dichiarare inapplicabili le regole previste all' della Convenzione se, conformemente all' del presente Protocollo, l'individuo da esso estradato: a) acconsente all'estradizione; o b) avendo acconsentito all'estradizione, rinuncia espressamente all'applicazione della regola della specialità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-tpa-5