Art. 3 · Obbligo di informare l'interessato
Terzo protocollo addizionale

Art. 3

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Obbligo di informare l'interessato

In vigore dal 20 ago 2019
Se un individuo ricercato in seguito a domanda di estradizione è arrestato in virtù dell' della Convenzione, l'autorità competente della Parte richiesta lo informa al più presto, e conformemente al proprio diritto interno, in merito alla domanda di cui è oggetto e alla possibilità di procedere all'estradizione con procedura semplificata in virtù del presente Protocollo.
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