Art. 11 · Transito
Terzo protocollo addizionale

Art. 11

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Transito

In vigore dal 20 ago 2019
Se un individuo estradato in procedura semplificata verso il territorio della Parte richiedente viene fatto transitare nelle condizioni previste all' della Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la domanda di transito deve contenere le informazioni di cui all' paragrafo 1 del presente Protocollo; b) la Parte a cui è chiesto di concedere il transito può richiedere informazioni complementari se le informazioni di cui alla lettera a non sono sufficienti per decidere in merito al transito.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-tpa-11