Art. 4 · Riestradizione a uno Stato terzo
Quarto protocollo addizionale

Art. 4

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Riestradizione a uno Stato terzo

In vigore dal 20 ago 2019
Il testo dell' della Convenzione diviene il paragrafo 1 del medesimo articolo ed è completato con un paragrafo 2 dal tenore seguente: «La Parte richiesta deciderà in merito al consenso previsto al paragrafo 1 quanto prima, ma al più tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di consenso e, se del caso, degli atti di cui all' paragrafo 2. Se non è in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione.»
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-qpa-4