Quarto protocollo addizionale
Art. 2
56 / 69Domanda e atti a sostegno
In vigore dal 20 ago 2019
L' della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Domanda e atti a sostegno
La domanda sarà espressa per iscritto. Essa sarà presentata dal ministero di giusti zia o qualsiasi altra autorità competente della Parte richiedente al ministero dì giustizia o qualsiasi altra autorità competente della Parte richiesta. Ogni Parte che intenda designare un'autorità competente diversa dal ministero di giustizia notificherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la propria autorità competente al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione., approvazione o adesione, e in seguito ogni ulteriore cambiamento concernente tale autorità.
A sostegno della domanda, sarà prodotto:
a) la copia di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente;
b) un esposto dei fatti per i quali l'estradizione è domandata. Il tempo e il luogo della loro perpetrazione, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili, comprese le norme concernenti la prescrizione, saranno indicati il più esattamente possibile; e
c) una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità, la sua cittadinanza e il luogo in cui si trova.»
L' del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione è inapplicabile tra le Parti al presente Protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-qpa-2