Quarto protocollo addizionale
Art. 13
67 / 69Dichiarazioni e riserve
In vigore dal 20 ago 2019
Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali e che non è modificata dal presente Protocollo si applicherà anche a quest'ultimo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtù di una disposizione della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali.
Le riserve e le dichiarazioni emesse da uno Stato sulle disposizioni della Convenzione ma modificate dal presente Protocollo non si applicheranno nelle relazioni tra la Parti aderenti al presente Protocollo.
Sul presente Protocollo non può essere emessa alcuna riserva, salvo le riserve previste all' paragrafo 3 e all' paragrafo 5 della Convenzione nella forma modificata dal presente Protocollo e quelle previste all' paragrafo 3 del presente Protocollo. Il principio di reciprocità può essere applicato per tutte le riserve.
Ogni Stato può ritirare, in tutto o in parte, una riserva o una dichiarazione da esso formulata conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.
Storico versioni
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