Quarto protocollo addizionale
Art. 1
55 / 69Prescrizione
In vigore dal 20 ago 2019
Traduzione
Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione
Concluso a Vienna il 20 settembre 2012
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
considerato che il Consiglio d'Europa è stato istituito nell'intento di rafforzare ulteriormente l'unione tra i suoi membri; nell'intento di rafforzare la capacità di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalità;
viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i tre protocolli addizionali (STE n, 86 e n. 98, STCE n. 209), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 1975, il 17 marzo 1978 e il 10 novembre 2010;
ritenendo auspicabile aggiornare alcune norme della Convenzione e completarla sotto certi aspetti alla luce degli avvenuti sviluppi della collaborazione internazionale in materia penale dopo l'entrata in vigore della Convenzione e dei suoi protocolli addizionali,
hanno convenuto quanto segue:
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Prescrizione
L' della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «Prescrizione L'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente.
L'estradizione non potrà essere rifiutata facendo valere che l'azione o la pena sono prescritte secondo la legislazione dello Stato richiesto.
Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 2:
a) se la domanda di estradizione si fonda su reati sui quali ha giurisdizione in virtù del proprio diritto penale; e/o
b) se la sua legislazione interna vieta espressamente l'estradizione nel caso in cui l'azione o la pena è prescritta secondo tale legislazione,
Per stabilire se l'azione o la pena è prescritta secondo la propria legislazione, ogni Parte che abbia espresso una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo prenderà in considerazione, conformemente alla propria legislazione, ogni atto o fatto intervenuto nella Parte richiedente la cui natura comporta l'interruzione o la sospensione della prescrizione per la Parte richiesta.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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