Art. 80 · Investimenti
AccordoTitolo II

Art. 80

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Investimenti

In vigore dal 26 mag 2019
Le parti incentivano l'intensificazione dei flussi di investimenti grazie alla conoscenza reciproca della legislazione pertinente e all'instaurazione di un contesto attraente e prevedibile per gli investimenti reciproci mediante un dialogo volto a migliorare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti e a promuovere un regime commerciale e di investimenti stabile, trasparente e non discriminatorio.
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