Art. 5 · Diritti umani
AccordoParte II

Art. 5

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Diritti umani

In vigore dal 26 mag 2019
Nell'ambito del dialogo politico generale, le parti convengono di instaurare un dialogo sui diritti umani al fine di potenziare la cooperazione pratica tra di esse a livello sia multilaterale che bilaterale. L'ordine del giorno di ogni sessione di dialogo è concordato fra le parti, tiene conto dei loro rispettivi interessi e affronta in modo equilibrato i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.
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