Art. 27 · Altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione
ConvenzioneCapo VII

Art. 27

27 / 41

Altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione

In vigore dal 17 mag 2019
- Altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione 1 Ciascuna Parte si impegna ad integrare, ove opportuno, la prevenzione e il contrasto della manipolazione delle competizioni sportive nei programmi di assistenza a vantaggio degli Stati terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-c-27