Art. 22 · Sanzioni penali contro le persone fisiche
ConvenzioneCapo VI

Art. 22

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Sanzioni penali contro le persone fisiche

In vigore dal 17 mag 2019
- Sanzioni penali contro le persone fisiche 1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, tenuto conto della gravità dei reati. Tali sanzioni includono misure privative della libertà che possono dar luogo a estradizione, in base a quanto definito dalla legislazione nazionale.
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