Art. 6 · Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
Parte II

Art. 6

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Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

In vigore dal 1 gen 2019
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.
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