Art. 5 · Autorità e centrale
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 5

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Autorità e centrale

In vigore dal 31 ott 2018
Autorità e centrale 1. Le Autorità Centrali delle Parti trattano le richieste di mutua assistenza giudiziaria in conformità al presente Trattato. 2. L'Autorità Centrale per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti è il Ministero della giustizia e per la Repubblica italiana è il Ministero della giustizia. 3. Ciascuna Parte può modificare la propria Autorità Centrale e in tal caso ne dà comunicazione all'altra Parte. 4. Le richieste di assistenza e le comunicazioni sono trasmesse tramite canale diplomatico per le finalità del presente Trattato.
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