Art. 19 · Consegna di documenti ed altri atti disponibili al pubblico
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 19

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Consegna di documenti ed altri atti disponibili al pubblico

In vigore dal 31 ott 2018
Consegna di documenti ed altri atti disponibili al pubblico 1. La Parte richiesta, su domanda, fornisce alla Parte richiedente copie di documenti o atti disponibili al pubblico. 2. La Parte richiesta, su domanda, - nel rispetto del suo diritto interno - può fornire alla Parte richiedente copie di documenti o atti in possesso di ministeri o altri uffici governativi che non sono disponibili al pubblico.
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