Art. 10 · Restituzione di materiale alla Parte richiesta
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 10

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Restituzione di materiale alla Parte richiesta

In vigore dal 31 ott 2018
Restituzione di materiale alla Parte richiesta Quando domandato della Parte richiesta, la Parte richiedente restituisce il materiale fornito in virtù del presente Trattato quando questo non è più necessario per il procedimento penale al quale si riferisce la domanda.
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