Trattato di Estradizione
Art. 7
7 / 49Presentazione della domanda di estradizione
In vigore dal 31 ott 2018
Presentazione della domanda di estradizione
1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto, è inviata per via diplomatica dall'Autorità centrale di una Parte a quella dell'altra Parte e contiene i seguenti documenti e le seguenti informazioni:
a) il nome dell'autorità richiedente;
b) il nome completo della persona della quale è chiesta l'estradizione, informazioni precise sulla sua cittadinanza, luogo di residenza o ubicazione e la descrizione, se disponibile, del suo aspetto con fotografie, impronte digitali ed altri particolari che consentono di cercarla e identificarla;
c) un'esposizione dei fatti della causa posta a fondamento della domanda di estradizione, specificando con la maggior precisione possibile il tempo e il luogo del fatto perseguibile penalmente, nonché le imputazioni che descrivono il reato;
d) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge che qualificano il fatto commesso come reato e che contengono informazioni sulle eventuali pene previste per chi lo commette;
e) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge sulla prescrizione prevista;
f) una copia dell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'autorità competente della Parte richiedente in caso di domanda di estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale;
g) una copia della sentenza di condanna e dell'ordine di esecuzione che indichi la pena inflitta e la pena residua da scontare.
2. Se la domanda di estradizione è presentata ai fini dell'esecuzione di una condanna emessa in contumacia nella Parte richiedente, la Parte richiedente garantisce il diritto alla rinnovazione del giudizio in conformità alla legge applicabile;
3. I documenti per le finalità del presente Trattato sono redatti nella lingua della Parte richiedente e sono accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese.
4. Le domande di estradizione e i documenti ad esse allegati, nonché i documenti forniti in risposta a tali domande e le relative traduzioni che recano l'attestazione o il timbro dell'autorità competente o dell'Autorità centrale della Parte trasmittente, non richiedono altra forma di legalizzazione o autentica.
Storico versioni
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