Trattato di Estradizione
Art. 24
24 / 49Ratifica, entrata in vigore, modifiche e cessazione
In vigore dal 31 ott 2018
Ratifica, entrata in vigore, modifiche e cessazione
1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica con scambio degli strumenti di ratifica.
2. Il presente Trattato entra in vigore a decorrere dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.
3. Il presente Trattato può essere modificato di comune accordo tra le Parti e a tal fine si applicano le disposizioni del presente articolo.
4. Ciascuna Parte può far cessare il presente Trattato in ogni momento previa comunicazione scritta per via diplomatica. La cessazione ha effetto a decorrere da sei
mesi successivi alla data della comunicazione. Tuttavia, i procedimenti già iniziati prima della comunicazione continuano ad essere regolati dal presente Trattato fino alla loro conclusione.
5. Il presente Trattato si applica alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima della sua entrata in vigore.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato in due originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.
FATTO ad Abu Dhabi addì 16 del mese di settembre 2015.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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