Art. 22 · Riservatezza
Trattato di Estradizione

Art. 22

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Riservatezza

In vigore dal 31 ott 2018
Riservatezza 1. Le Parti convengono di mantenere riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione e ogni altra informazione relativa all'estradizione medesima acquisita successivamente alla consegna della persona estradata. 2. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e preservare la riservatezza o segretezza della documentazione e delle informazioni ricevute da o fornite all'altra Parte, quando vi è una domanda esplicita in tal senso della Parte interessata.
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