Trattato di Estradizione
Art. 17
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In vigore dal 31 ott 2018
Consegna di cose
1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformità al suo diritto interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e~ quando è concessa l'estradizione, consegna tali. cose alla Parte
richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte richiedente:
a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;
b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.
2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già concessa, non può aver luogo per la morte, l'irreperibilità o la fuga della persona richiesta.
3. La Parte richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che la Parte richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte richiesta o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte richiedente restituisce alla Parte richiesta, o al terzo, le cose consegnate, senza oneri e appena possibile dopo la conclusione del procedimento.
Storico versioni
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