Trattato di Estradizione
Art. 16
16 / 49Procedura semplificata di estradizione
In vigore dal 31 ott 2018
Procedura semplificata di estradizione
1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentirvi, l'estradizione può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare i documenti di cui all' del presente Trattato.
Tuttavia, la Parte richiesta purichiedere le ulteriori informazione che ritiene necessarie per concedere l'estradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente della Parte richiesta, la quale ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto di avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni per la sua validità.
Storico versioni
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