Trattato di Estradizione
Art. 15
15 / 49Consegna differita e consegna temporanea
In vigore dal 31 ott 2018
Consegna differita e consegna temporanea
1. Se, nella Parte richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, la Parte richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. La Parte richiesta informa la Parte ricldente di tale differimento.
2. Tuttavia, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta può in conformità al suo diritto interno, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte
richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente ed è riconsegnata alla Parte richiesta entro il termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte richiesta.
3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita. A tal fine, è necessario che la Parte richiesta presenti alla Parte richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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