Art. 12 · Arresto provvisorio
Trattato di Estradizione

Art. 12

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Arresto provvisorio

In vigore dal 31 ott 2018
Arresto provvisorio 1. In caso di urgenza, la Parte richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto attraverso le Autorità Centrali ai sensi dell' di questo Trattato, attraverso l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Crinale) o altri canali convenuti da entrambe le Parti. 2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all', paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una domanda formale di estradizione. La Parte richiesta purichiedere informazioni supplementari a norma dell'. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i quarantacinque giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale della Parte richiesta non riceve la formale domanda di estradizione. Su motivata domanda della Parte richiedente, tale termine può essere prorogato di quindici giorni. 5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 del presente articolo non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte richiesta riceve la formale domanda di estradizione in conformità alle condizioni e alle limitazioni del presente Trattato.
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