Art. 1 · Obbligo di estradare
Trattato di Estradizione

Art. 1

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Obbligo di estradare

In vigore dal 31 ott 2018
Allegato TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati le "Parti" Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; Ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, HANNO CONVENUTO quanto segue: Obbligo di estradare Ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.
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