Art. 13 · Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376
Capo II

Art. 13

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Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376

In vigore dal 15 feb 2018
1. All' della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all', comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».
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