Art. 1 (commi 1101-1181)
Parte I

Art. 1 (commi 1101-1181)

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In vigore dal 1 gen 2027
1101. La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. 1102. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente. 1103. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 4-bis, dopo le parole: « codice civile » sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis »; b) al capo I del titolo II, dopo l' è aggiunto il seguente: «Art. 12-bis (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). - 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche: a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi; b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, nè includono caratteristiche ad essi proprie; c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma1-bis, lettera c-bis). 2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto. 3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme. 4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello »; c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società ». 1104. Al capo II-bis del titolo IV della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60-bis.4 è aggiunto il seguente: «Art. 60-bis.4-bis. (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). - 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario ». 1105. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193. 1106. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del presente comma. 1107. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonché i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalità, nel limite di 25 milioni di euro, è estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, è integrato dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo. 1108. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 1109. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all', comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 1110. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano mediante l'implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio « space weather ». 1111. Per l'attuazione del comma 1110 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 1112. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »; b) all'articolo 36, comma 1: 1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca »; 2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: « o) Capo Spartivento ». 1113. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1112, lettera b), sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000. 1114. Agli oneri derivanti dal comma 1113, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine. 1115. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 è abrogato. 1116. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: « f-bis) Matese; f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino ». 1117. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1116 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio finanziario 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000. 1118. Agli oneri derivanti dal comma 1117, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco. 1119. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dall' della legge 6 dicembre 1991, n. 394; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) i termini di cui all', comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2019; b) all', comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »; c) all', comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2019 »; d) all', comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2021 »; e) all', comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 1121. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018. 1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all', comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020; c) all', comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 »; e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; f) all', comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »; g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che è prorogata fino al 31 dicembre 2018 »; i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2025. 1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall' della legge 3 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell' della citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all', comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto a un quarto. 1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione. 1125. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all', comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018 ». 1126. Al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo. 1127. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall' del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. 3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 ». 1128. Le disposizioni di cui al comma 1127 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 1129. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell'attuale dotazione organica, a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato undici unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1131. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157. 1132. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 101, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trecentosessanta giorni »; 2) al comma 102, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »; 3) al comma 103, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »; 4) al comma 109, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi »; b) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; c) all', comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »; d) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all', sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all', comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845. 1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l', comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni »; 2) all': 2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »; 2.2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3». 1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disposta la seguente proroga di termini: all', comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ». 1134. All' del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »; b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: « nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui » e le parole: « nel corso dell'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ». 1135. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente: «Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). - 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1. 3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata. 4. Al contributo previsto dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile. 5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri: a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente; b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo; c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio; d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI. 6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ». 1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all', comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2018 »; b) all', comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018. 1137. Il termine fissato dall', comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2015, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2018. 1138. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014. 1139. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; b) al comma 3, le parole: « dal 2012 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2012 al 2018 ». 1140. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »; b) all', comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ». 1141. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 27-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »; b) all', comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, le parole: « Entro il 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1º gennaio 2019 ». 1142. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018. 1143. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all', comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente; b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018 ». 1144. All', comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell', commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2024, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 1146. All', comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016-2017 » sono sostituite dalle seguenti: «, 2016-2017 e 2017-2018 ». 1147. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno dei due anni ». 1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato al 31 dicembre 2024; f) all', comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; g) all', comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; h) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ». 1149. All'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: « diritto comunitario ed internazionale privato » sono sostituite dalle seguenti: « diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato ». 1150. Al comma 4 dell' del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: « 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2019 ». 1151. All', comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 1152. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « per i successivi trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per i successivi quarantotto mesi ». 1153. All'articolo 1836, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « ad apposito conto di tesoreria » sono sostituite dalle seguenti: « ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell', comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell' della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ». 1154. All', comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ». All', comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ». 1155. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 1156. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8-bis: 1) al primo periodo, dopo le parole: « degli enti territoriali » sono aggiunte le seguenti: « e altri immobili appartenenti al demanio dello Stato »; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3 dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297 dello stesso codice »; b) al comma 8-quater, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Al predetto Dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, è riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, il Ministero della difesa non può alienare la maggioranza delle predette quote ». 1157. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn. 1158. La società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione, tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all', comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile, versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2018, la somma di 100 milioni di euro a valere sull'importo delle disponibilità finanziarie della società stessa. 1159. Il Fondo di cui all', comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145; b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. 1160. Le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui all', comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato , comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, tenendo conto dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici. 1161. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo di cui all', comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge3 agosto 2007, n. 127, le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo per le finalità di cui al comma 1159. 1162. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 1163. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ». 1164. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti alla società Quadrilatero Umbria Marche SpA, da individuare specificamente nell'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA, è concesso ad ANAS SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. 1165. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura »; b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « schema di convenzione » sono aggiunte le seguenti: « e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2018 ». 1166. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge. 1167. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2018, nel limite di spesa di 24 milioni di euro. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al precedente periodo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi. È altresì prorogato, per l'anno 2018, l'intervento di cui all', comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che è a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro per l'anno 2018. 1168. All'onere derivante dal comma 1167, pari complessivamente a 24.400.000 euro per l'anno 2018, si provvede quanto a 12.455.793 euro mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'anno 2017 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 1169. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere concernenti il progetto «Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia », è concesso all'ANAS Spa un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 1170. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico. 1171. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito del Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi 1173 e 1174. 1172. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, nonché i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione. 1173. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a: a) elaborare su base triennale il PRA e i relativi programmi annuali; b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali; c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico; d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei; e) predisporre alla fine del triennio di cui al comma 1170 una relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico; g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici. 1174. Il Comitato scientifico per l'Artico ecomposto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile: a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official); b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; c) il rappresentante italiano nell'lASC; d) il rappresentante italiano di NySMAC; e) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); f) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR. 1175. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti, università, enti di ricerca pubblici e privati, selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR.I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, nonché contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione. 1176. L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund - Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della Stazione dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR. 1177. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 1178. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020. 1179. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: « nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione » sono soppresse; b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: « 7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui al comma 7. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra l'Anas S.p.A. e l'Autorità nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica ». 1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data. 1181. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 214.

Note all'articolo

  • Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
  • Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 22, comma 5) che "A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali puo', nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies".
  • Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' prorogato al 31 maggio 2019".
  • Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto: - (con l'art. 9, comma 10) che "Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, e' destinata ad incrementare, per la medesima annualita', l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205"; - (con l'art. 22-quater, comma 1) che "Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto"; - (con l'art. 25-ter, comma 1) che "Il trattamento di mobilita' in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo".
  • La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 885) che "Il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017"; - (con l'art. 1, comma 77) che "E' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I conseguenti risparmi sono destinati alla copertura dell'onere derivante dal comma 74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021"; - (con l'art. 1, comma 78) che "La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018"; - (con l'art. 1, comma 200) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonche' il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo"; - (con l'art. 1, comma 248) che "Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per l'anno 2019, le disposizioni previste [...] dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 35 milioni"; - (con l'art. 1, comma 281) che "Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"; - (con l'art. 1, comma 325) che "Le previsioni dei commi 323 e 324 non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"; - (con l'art. 1, comma 483) che "Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"; - (con l'art. 1, comma 488) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020"; - (con l'art. 1, comma 503) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"; - (con l'art. 1, comma 504) che "Il Fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' sostituito dal FIR"; - (con l'art. 1, comma 823) che "A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione [...] i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205"; - (con l'art. 1, comma 824) che "Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e' subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia"; - (con l'art. 1, comma 1084) che "L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131".
  • Il D.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha disposto (con l'art. 13, comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonche' agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 21 novembre 2018 - 11 gennaio 2019, n. 6 (in G.U. 1ª s.s. 16/1/2019, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse, determinate secondo i criteri di cui in motivazione".
  • Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 20 marzo 2019 n. 13 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non richiede l'intesa con la Conferenza unificata in relazione al decreto ministeriale da esso previsto".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 5 aprile 2019 n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 10/04/2019, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, sostituendo l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), stabilisce che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto sia adottato «sentita la» Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziche' «previa intesa in sede di» detta Conferenza".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 9 aprile 2019, n. 74 (in G.U. 1ª s.s. 17/04/2019, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevede che le modalita' di utilizzo su base regionale delle risorse ivi previste siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata".
  • Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, nell'introdurre l'art. 18-bis al D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha conseguentemente disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 15 unita' dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2019". Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per "apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora" si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori e dei prodotti nei quali il ricevitore radio e' puramente accessorio. Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore".
  • Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, e' incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unita'".
  • Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come incrementato dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019".
  • Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 940 e 941 del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  • La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto: -(con l'art. 1, comma 210) che "La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019"; - (con l'art. 1, comma 448) che "La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021"; - (con l'art. 1, comma 473) che "Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020"; - (con l'art. 1 , comma 494) che "Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"; - (con l'art. 1, comma 513) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attivita' di oleoturismo"; - (con l'art. 1, comma 514) che "Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attivita' di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione". La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 247) che "Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 19 novembre 2019 - 28 gennaio 2020, n. 4 (in G.U. 1ªs.s. 29/01/2020,n. 5), ha dichiarato L'illegitimita' costituzionale del comma 814 del presente articolo.
  • Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto: - (con l'art. 7, comma 10-quinquies) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"; - (con l'art. 12, comma 2-ter) che "Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020"; - (con l'art. 25, comma 4-octies) che "Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020".
  • La L. 13 febbraio 2020, n. 15 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Al fine di potenziare le attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  • Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che "L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e' prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 259, comma 7) che "Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, [...] dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, [...] possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021".
  • Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unita', di cui 17 unita' con qualifica dirigenziale, e' corrispondentemente incrementata di 16 unita' di Categoria D, di 6 unita' di dirigente medico e di 2 unita' di dirigente ex Area III di contrattazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 46-ter, comma 1) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020". La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 148-ter) che "I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 [...] sono prorogati di tre mesi".
  • La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 198) che "Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023"; - (con l'art. 1, comma 200) che "Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"; - (con l'art. 1, comma 297) che "Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"; - (con l'art. 1, comma 340) che "Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021"; - (con l'art. 1, comma 614) che "Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa". La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 210) che "La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022"; Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 210-bis) che "Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014".
  • Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023".
  • Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023".
  • La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 1, comma 148-ter) che "I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 [...], sono prorogati di cinque mesi".
  • Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023". Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".
  • Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 64-bis, comma 9) che "Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane".
  • Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che gli effetti della convenzione prevista dal comma 583 dell'art. 1, ove non gia' scaduta, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L.
  • La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 93) che "Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022"; - (con l'art. 1, comma 130) che "Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse gia' stanziate, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122"; - (con l'art. 1, comma 351) che "Al fine di potenziare le attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023".
  • Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022".
  • Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 3, comma 6-octies) che "La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021, e' resa entro il 31 maggio 2022".
  • Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalita' di cui al comma 1".
  • La Corte Costituzionale con sentenza 11 gennaio - 4 marzo 2022, n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 9/03/2022, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) [...] nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell'assegno di natalita' i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attivita' lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali e' consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 1 luglio 2022, n. 167 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione".
  • Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine".
  • La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 290) che "Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023"; - (con l'art. 1, comma 613) che "Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro e' destinato a sostenere la maternita' delle atlete non professioniste"; - (con l'art. 1, comma 617) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026"; - (con l'art. 1, comma 639) che "Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonche' quelle dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei e' esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalita' istituzionali della stessa"; - (con l'art. 1, comma 646) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025". Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 60 milioni di euro per il 2022 e di 25 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport e Salute S.p.A.".
  • Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".
  • Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "L'incentivo di cui al comma 1 e' cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto".
  • Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 60 milioni di euro per il 2022 e di 35 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport e Salute S.p.A.. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, e' destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e societa' sportive iscritte nel registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attivita' di base e sportiva".
  • Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della presente legge e' prorogato al 31 dicembre 2024. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 15) che il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della presente legge e' prorogato al 31 dicembre 2024.
  • La L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 202) che "Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2024, di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2". La L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 613) che "Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 , di cui 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2023, e' destinato a sostenere la maternita' delle atlete non professioniste".
  • Il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11, ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 1) che "Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 5milioni di euro per l'anno 2024, per le finalita' di cui all'articolo 7,comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175".
  • La L. 13 dicembre 2024, n. 203, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate alle attivita' di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".
  • La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 175) che "Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2025"; - (con l'art. 1, comma 199, alinea) che "Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"; - (con l'art. 1, comma 251) che "Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027"; - (con l'art. 1, comma 252) che "Il Fondo di cui al comma 251 e' ulteriormente incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175"; - (con l'art. 1, comma 540) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 275 milioni di euro per l'anno 2029, di 93,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 202,1 milioni di euro per l'anno 2031, di 98,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 79 milioni di euro per l'anno 2034"; - (con l'art. 1, comma 594) che "Al fine di realizzare le attivita' e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, a decorrere dall'anno 2025, il limite massimo di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro annui"; - (con l'art. 1, comma 802, lettera a)) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta con riferimento: a) al comma 277, di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"; - (con l'art. 1, comma 802, lettera b)) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta con riferimento: [...] b) al comma 1079, primo periodo, di 29.927.137 euro per l'anno 2025, di 29.966.074 euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027".
  • Il D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2025, n. 60, ha disposto (con l'art. 4-quinquies, comma 1) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e societa' sportive iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39".
  • La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 162) che "Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026".
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