Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

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Ordine di esecuzione

In vigore dal 24 dic 2017
1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
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