Art. 52 · Arbitrato
Allegato

Art. 52

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Arbitrato

In vigore dal 23 dic 2017
. Arbitrato 1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato. 2. Il tribunale arbitrale è formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri così nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non è stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorità eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, è stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente è un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza o nell'incapacità di esercitare le funzioni, tale potere è delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al più anziano di età fra i membri più anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare tutte le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. È sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione è definitiva ed obbligatoria per le parti.
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