Art. 17 · Il conto capitale
Allegato

Art. 17

17 / 58

Il conto capitale

In vigore dal 23 dic 2017
. Il conto capitale A. Risorse 1. Le risorse del Conto capitale sono le seguenti: a) sottoscrizioni da parte dei Membri di azioni di capitale, eccezion fatta per la quota delle loro sottoscrizioni suscettibile di essere stanziata sul Conto operazioni conformemente all', paragrafo 3; b) contributi volontari destinati al Conto capitale; c) proventi derivanti dalle risorse del Conto capitale investite o depositate; d) proventi ottenuti dal Fondo in qualità di erogatore di servizi a norma dell' c); e) proventi ottenuti dal Fondo per l'amministrazione e la gestione di fondi fiduciari; f) proventi ottenuti dal Fondo sotto forma di interessi, corrispettivi per servizi, commissioni di impegno o altri corrispettivi derivanti dagli interventi finanziari; g) risorse ritrasferite dal Conto operazioni al Conto capitale ai sensi dell', paragrafo 3; h) prestiti; e i) riserva di garanzia. B. Utilizzo delle risorse del Conto capitale 2. Il capitale del Conto capitale sarà esclusivamente utilizzato: a) per coprire le spese amministrative del Fondo, e b) per essere destinato alla riserva di garanzia o utilizzato in ogni altro modo che il Consiglio dei governatori deciderà a norma dell', paragrafi 2 a) e 3. 3. Ai fini dell', paragrafo 2, il capitale del Conto capitale è investito e/o depositato in base ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori. Tali regolamenti terranno in debita considerazione l'obiettivo di lasciare sempre immutata l'entità del capitale e di non cederlo in garanzia, nè vincolarlo in alcun modo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-17