Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 23 dic 2017
1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall' della Convenzione di cui all', comma 1, lettera a), dall' del Protocollo di cui all', comma 1, lettera b), e dall' del Protocollo di cui all', comma 1, lettera c).
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