Art. 9 · Negativi e lingue
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria

Art. 9

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Negativi e lingue

In vigore dal 14 dic 2017
Ciascun film di coproduzione deve comportare un originale negativo e la stampa di un internegativo. Ciascun coproduttore è proprietario pro quota del negativo originale; questo negativo sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due Paesi, scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori di uno dei due Paesi. Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in ungherese. La versione italiana dovrà essere realizzata in Italia mentre quella ungherese dovrà essere realizzata in Ungheria.
Storico versioni

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