Art. 8 · Diritti nella coproduzione
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele

Art. 8

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Diritti nella coproduzione

In vigore dal 14 dic 2017
I coproduttori si accerteranno che i diritti di proprietà intellettuale, relativi ad una coproduzione, non di loro proprietà, possano essere resi a loro disponibili mediante accordi di licenza adeguati per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, come stipulato nel punto 4 dell'Allegato. L'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale di una coproduzione cinematografica, compresa la proprietà e la licenza degli stessi, sarà inclusa nel contratto di coproduzione. Ciascun coproduttore godrà di libero accesso a tutti i materiali originali della coproduzione e del diritto di duplicare o ristamparne copie, ma non del diritto d'uso o di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale riguardo detti materiali, ad eccezione di quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione. Ciascun coproduttore sarà proprietario, su base congiunta, della copia fisica del negativo originale o di qualsiasi altro supporto di registrazione in cui la copia master della coproduzione viene prodotta, esclusi i diritti di proprietà intellettuale che possano essere inseriti in detta copia fisica, eccetto quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione. Qualora la coproduzione venga fatta su un negativo in pellicola, il negativo sarà sviluppato in un laboratorio scelto congiuntamente dai coproduttori e vi sarà depositato sotto un nome concordato. Il laboratorio deve appartenere ad uno dei due Paesi e, solo in casi eccezionali, fornendo adeguate motivazioni tecniche, è possibile rivolgersi ad un Paese terzo, informandone le Autorità competenti.
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