Art. 8 · Negativi dei film e lingue
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia

Art. 8

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Negativi dei film e lingue

In vigore dal 14 dic 2017
Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la coproprietà del negativo originale dell'immagine e del suono. Il contratto deve includere una disposizione che preveda che il negativo originale venga depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro liberamente accessibile. Il contratto di coproduzione deve anche garantire a ciascun coproduttore il diritto a un internegativo o a qualsiasi altro tipo di supporto che consenta la riproduzione. Ciascun film di coproduzione deve essere realizzato in due versioni, rispettivamente in lingua italiana ed in lingua crosta.
Storico versioni

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