Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele
Art. 4
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In vigore dal 14 dic 2017
I film di coproduzione saranno girati, elaborati, doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti. Tuttavia, qualora la sceneggiatura od il soggetto del film lo richiedessero, le Autorità competenti potrebbero autorizzare riprese, esterne od interne, in un Paese che non partecipa alla coproduzione.
Nei casi di assoluta eccezionalità, è possibile ricorrere ad un Paese terzo per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorità competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-4-3