Art. 21 · Entrata in vigore
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia

Art. 21

42 / 85

Entrata in vigore

In vigore dal 14 dic 2017
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti Contraenti si saranno notificate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo. L'Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni. Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo ad ogni data di scadenza, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza. Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti Contraenti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-21-2