Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile
Art. 19
19 / 85Entrata in vigore
In vigore dal 14 dic 2017
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti comunicheranno, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni per l'approvazione del presente Accordo.
2. Il presente Accordo compreso l'Allegato, che costituisce parte integrante dello stesso, rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, salvo la sua conclusione secondo quanto definito dal comma 3 del presente articolo.
3. Ciascuna Parte può porre termine al presente Accordo attraverso denuncia di tale volontà all'altra Parte, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima del termine previsto e, in tal caso, l'Accordo si riterrà concluso alla fine di questo periodo.
4. In mancanza di tale denuncia, l'Accordo rimarrà automaticamente in vigore per successivi periodi di cinque anni ciascuno.
5. La rescissione del presente Accordo non produrrà effetti sul completamento delle coproduzioni cinematografiche approvate precedentemente alla sua scadenza.
6. Il presente Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica stipulato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile il 9 novembre 1970 ed entrato in vigore il 4 luglio 1974.
Storico versioni
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