Art. 18 · Commissione Mista
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile

Art. 18

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Commissione Mista

In vigore dal 14 dic 2017
1. Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, da esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà una volta ogni due anni, alternativamente in Italia ed in Brasile. 2. La Commissione Mista potrà essere convocata in riunioni straordinarie a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, allo scopo soprattutto di portare a conoscenza le modifiche legislative nel settore dell'industria cinematografica ed audiovisiva in ciascuno dei Paesi coinvolti. 3. La Commissione Mista esaminerà se l'equilibrio complessivo tra le Parti sia stato rispettato, tenendo presente il numero delle coproduzioni, la loro percentuale nonché l'ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche. Ove occorresse, la Commissione determinerà le misure ritenute necessarie per ristabilire tale equilibrio, soggetto all'approvazione di entrambe le Autorità competenti. 4. Al fine di superare eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione del presente Accordo, come pure per migliorarne l'efficacia, la Commissione Mista suggerirà le modifiche ritenute necessarie. Tali modifiche dovranno essere tuttavia sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti nell'interesse delle Parti.
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