Art. 15 · Esportazione dei film
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia

Art. 15

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Esportazione dei film

In vigore dal 14 dic 2017
Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, film è imputato, di massima, al contingente della Parte Contraente di cui la partecipazione è maggioritaria. Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte Contraente che ha le migliori possibilità di sfruttamento. In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte Contraente di cui il regista ha la nazionalità.
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