Art. 14 · Approrozione di una proposta di coproduzione
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria

Art. 14

76 / 85

Approrozione di una proposta di coproduzione

In vigore dal 14 dic 2017
Qualora le Autorità competenti di entrambe le Parti approvino ai coproduttori un progetto di coproduzione di un film, tale approvazione non implica la concessione del nulla osta alla proiezione del film medesimo. La concessione del nulla asta di proiezione di tali film dovrà rispettare le legislazioni nazionali di ciascun Paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-14-4