Art. 13 · Contratti tra i coproduttori
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia

Art. 13

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Contratti tra i coproduttori

In vigore dal 14 dic 2017
I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi; a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione; c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.
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