Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile
Art. 12
12 / 85Coproduzioni multilaterali
In vigore dal 14 dic 2017
1. Le Autorità competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o più Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.
2. Le approvazioni ai sensi del presente articolo riguarderanno solo le proposte in cui il contributo complessivo del coproduttore di un terzo Paese, eventualmente costituito da più produttori, non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della produzione e non sia superiore al minore dei singoli contributi dei coproduttori italiani e brasiliani.
3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano o il coproduttore di un terzo Paese sia costituito da più società di produzione, il contributo finanziario di ogni singola società non può mai essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.
Storico versioni
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