Art. 11 · Coproduzioni gemellate
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia

Art. 11

32 / 85

Coproduzioni gemellate

In vigore dal 14 dic 2017
Le produzioni gemellate possono essere considerate, ai sensi del presente Accordo e previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall', nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario. Per l'approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni: (A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci ed un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio; (B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle condizioni comparabili nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Croazia; (C) le produzioni gemellate possono essere prodotte contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non debba superare un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-11-2