Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia
Art. 11
32 / 85Coproduzioni gemellate
In vigore dal 14 dic 2017
Le produzioni gemellate possono essere considerate, ai sensi del presente Accordo e previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici.
Nonostante quanto stabilito dall', nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario.
Per l'approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:
(A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci ed un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;
(B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle condizioni comparabili nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Croazia;
(C) le produzioni gemellate possono essere prodotte contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non debba superare un anno.
Storico versioni
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