Art. 10 · Ripartizione dei mercati
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile

Art. 10

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Ripartizione dei mercati

In vigore dal 14 dic 2017
1. Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati dovranno essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti. 2. Tale ripartizione dovrà, con l'eccezione dei mercati dell'Italia e del Brasile, basarsi sulla percentuale dei rispettivi contributi dei coproduttori per la produzione di ciascun film. 3. Eccezioni al comma 2 sono possibili solo previa approvazione delle Autorità competenti. 4. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. 5. I premi e i benefici finanziari previsti dall' del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool». 6. I trasferimenti valutari risultanti dalla ripartizione dei mercati saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia in entrambi i Paesi.
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