Art. 6
6 / 30LEGGE 20 novembre 2017, n. 167
In vigore dal 29 nov 2023
Disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147
1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, la lettera a) è abrogata;
b) all', comma l, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità»;
c) all', comma 1, lettera e), dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 5.000 euro»;
d) all', comma l, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità»;
e) all', comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;
f) all', comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge.
3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli , comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo. (2)(7)
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f), pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonchè agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 30 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto a 31,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Agli oneri valutati di cui all'alinea del comma 4 del presente articolo si applica l', commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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