Capo VIII
Art. 30
30 / 30Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 12 dic 2017
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli , non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
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