Art. 18
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia

Art. 18

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In vigore dal 11 nov 2017
Ciascuna Parte contraente faciliterà, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti sul proprio territorio, l'ingresso, il soggiorno e il ritorno delle persone dell'altra Parte contraente, nonché l'importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformità al presente Accordo.
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