Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia
Art. 14
85 / 93In vigore dal 11 nov 2017
Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione ed appoggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù e faciliteranno gli scambi giovanili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-10-17;164#art-ati-14