Art. 8 · Istituzioni Culturali
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca

Art. 8

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Istituzioni Culturali

In vigore dal 11 nov 2017
Istituzioni Culturali Le Parti Contraenti, anche in vista di manifestazioni congiunte, sostengono l'attività delle istituzioni culturali e scolastiche ed, in particolare, degli Istituti di Cultura presenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Slovacca, come di quelli che verranno eventualmente istituiti, e delle associazioni culturali, inclusi i Comitati della Società Dante Alighieri, favorendone il funzionamento mediante tutte le facilitazioni possibili in conformità con la legislazione vigente nel Paese dell'altra Parte Contraente dove essi operano.
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