Art. 6
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro

Art. 6

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In vigore dal 11 nov 2017
I risultati scientifici e tecnologici, ovvero i dati scientifici, gli sviluppi tecnologici e le invenzioni derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente Accordo, che non rientrano nei diritti di proprietà industriale e che non contengono dati che sono, secondo la legislazione nazionale di ciascuna Parte, coperti dal segreto, non saranno resi noti a terzi senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti, a meno che le organizzazioni partecipanti non dispongano in senso diverso.
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